Il nuovo Codice della strada, ossia lo schema di decreto legislativo approvato dal governo il 13 ottobre e attualmente all'esame delle commissioni parlamentari per i necessari ma non vincolanti pareri, conferma e raggruppa, con alcune modifiche, i sette reati già codificati nel testo attualmente in vigore. Reati che, a loro volta, possono essere “esplosi”, diciamo così, e schematizzati in venti possibili situazioni. Nel quadro riassuntivo che segue, sono riepilogate, per ciascun reato, le situazioni possibili.
Ai sette specifici reati contenuti nel nuovo Codice della strada (ossia violazioni di norme stradali che costituiscono reato) si affiancano poi i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, disciplinati dal Codice penale. Questi reati possono derivare anche da una “normale” violazione stradale sanzionata con una multa, per esempio la mancata precedenza o la velocità inadeguata alle condizioni della strada, ma solo quando questa violazione causa, per colpa del conducente, la morte o le lesioni ad altre persone.
Per l'omicidio stradale la pena base è la reclusione da due a sette anni, ma con le aggravanti può arrivare a dodici anni. In caso di più morti oppure di morti e feriti, la reclusione è aumentata fino al triplo nel limite di diciotto anni. Ma ulteriori aggravanti, come la fuga, possono determinare il superamento dei limiti di dodici e diciotto anni.
Per le lesioni stradali, invece, le pene base sono da tre mesi a un anno per quelle gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime, con pene maggiori nelle ipotesi aggravate.
Per entrambi i reati sono previste la sospensione o la revoca della patente, secondo i casi, ma nessuna multa o ammenda.
Arresto: fino a sei mesi.
Ammenda: da 800 a 3.200 euro.
Altre conseguenze: divieto di guida da sei mesi a un anno. Sulla patente sono prescritti il divieto di assumere alcol prima della guida e l'obbligo di guidare veicoli con alcolock per due anni dalla restituzione della patente successiva alla condanna.
Arresto: da sei mesi a un anno.
Ammenda: da 1.500 a 6.000 euro.
Altre conseguenze: divieto di guida da uno a due anni e, con la condanna, confisca del veicolo, salvo che appartenga a una persona estranea al reato. Sulla patente sono prescritti il divieto di assumere alcol prima della guida e l'obbligo dell'alcolock per tre anni dalla restituzione della patente successiva alla condanna.
Arresto: da sei mesi a un anno.
Ammenda: da 1.500 a 6.000 euro.
Altre conseguenze: divieto di guida da uno a due anni e, con la condanna, confisca del veicolo, salvo che appartenga a una persona estranea al reato.
A chi si applica: al conducente con alcolemia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l che provoca un incidente.
Arresto: fino a un anno, per effetto del raddoppio.
Ammenda: da 1.600 a 6.400 euro.
Altre conseguenze: divieto di guida da uno a due anni; divieto di marcia del veicolo per 180 giorni, se non appartiene a una persona estranea al reato. Restano le prescrizioni relative all'alcolock.
A chi si applica: al conducente con alcolemia superiore a 1,5 g/l oppure nelle condizioni previste per gli stupefacenti che provoca un incidente.
Arresto: da uno a due anni, per effetto del raddoppio.
Ammenda: da 3.000 a 12.000 euro.
Altre conseguenze: divieto di guida permanente e confisca del veicolo, salvo che appartenga a una persona estranea al reato. Sono fatte salve le altre disposizioni richiamate dal decreto.
Arresto: da sei mesi a un anno.
Ammenda: da 1.500 a 6.000 euro.
Altre conseguenze: divieto di guida da sei mesi a due anni e confisca del veicolo, salvo che appartenga a una persona estranea alla violazione. Il divieto diventa permanente se il conducente è già stato condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato.
N.B. Le pene indicate nelle situazioni precedenti possono aumentare nelle seguenti situazioni:
Under 21 e neopatentati: le sanzioni aumentano da un terzo alla metà per i conducenti con meno di 21 anni e per chi si trova nei primi tre anni dal conseguimento della patente B.
Trasporto di persone e merci: lo stesso aumento si applica a chi esercita le attività di trasporto indicate dal decreto e ai conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, autobus, altri autoveicoli con più di otto posti oltre al conducente, autoarticolati e autosnodati.
Veicoli pesanti e autobus: per i conducenti è previsto il divieto di guida permanente già per l'alcolemia superiore a 1,5 g/l o per la guida dopo l'assunzione di stupefacenti, anche senza incidente.
Recidiva entro due anni: il divieto di guida è permanente quando si ripete uno dei reati di guida con alcolemia superiore a 1,5 g/l o dopo l'assunzione di stupefacenti.
Veicolo di un estraneo: quando sarebbe prevista la confisca ma il veicolo appartiene a una persona estranea al reato, il divieto di guida a tempo determinato raddoppia.
Ore notturne: dopo le ore 22 e prima delle 7 l'ammenda aumenta da un terzo alla metà.
Conducente già soggetto alle prescrizioni sull'alcolock: le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza aumentano di un terzo; raddoppiano se il dispositivo manca, è alterato o manomesso, oppure se sono stati rimossi o manomessi i sigilli.
Conducente senza patente: chi non è ancora titolare di patente non può conseguirla prima dei 21 anni se minorenne al momento del fatto, oppure prima dei 24 anni se maggiorenne con meno di 21 anni. Per chi ha il foglio rosa sono previste ulteriori limitazioni, con divieto di conseguire una nuova autorizzazione prima dei 24 anni.
Lavoro di pubblica utilità. Se il conducente non ha provocato un incidente, la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite dal lavoro di pubblica utilità (se l'imputato non si oppone). Questa opzione, però, è ammessa una sola volta. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporta l'estinzione del reato, la riduzione alla metà del divieto di guida a tempo determinato e la revoca della confisca, salvo che il veicolo sia già stato venduto. La violazione degli obblighi legati al lavoro di pubblica utilità può comportare il ripristino delle sanzioni.
A chi si applica: a chi è coinvolto in un incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento.
In quale situazione si applica: vi sono danni alle persone e non si rispetta l'obbligo di fermarsi.
Reclusione: da sei mesi a tre anni.
Pena pecuniaria: non prevista.
Altre conseguenze: divieto di guida da uno a tre anni. È possibile l'arresto da parte della polizia; non vi si procede se il conducente si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro 24 ore. Questa possibilità non elimina il reato né le relative pene.
A chi si applica: a chi è coinvolto in un incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento.
In quale situazione si applica: non presta l'assistenza necessaria alle persone ferite.
Reclusione: da uno a tre anni.
Pena pecuniaria: non prevista.
Altre conseguenze: divieto di guida da un anno e sei mesi a cinque anni.
N.B. Il conducente che si ferma, presta soccorso e si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria non è soggetto all'arresto in flagranza per i delitti di lesioni, ma resta ferma l'eventuale responsabilità per l'incidente.
A chi si applica: a chi guida senza avere mai conseguito la patente necessaria, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, oppure durante un divieto di guida permanente.
In quale situazione si applica: per il reato occorre anche che il conducente sia già stato sanzionato definitivamente nei cinque anni precedenti per la stessa violazione.
Arresto: fino a un anno.
Pena pecuniaria: non prevista.
Altre conseguenze: divieto di guida da quattro a otto mesi e, con la condanna, confisca del veicolo, salvo che appartenga a una persona estranea al reato. Se la confisca non è possibile, il testo prevede che la sanzione del divieto di guida sia «aumentata da cinque a dodici mesi».
La sola patente dimenticata a casa non rientra in questa fattispecie.
A chi si applica: a chi interviene sulle targhe automobilistiche e a chi le utilizza.
In quale situazione si applica: falsifica, manomette o altera una targa oppure usa una targa modificata.
Reclusione: da sei mesi a tre anni per il pubblico ufficiale che agisce nell'esercizio delle proprie funzioni. Per il privato la pena è ridotta di un terzo, quindi da quattro mesi a due anni.
Pena pecuniaria: non prevista.
Altre conseguenze: confisca della targa irregolare.
A chi si applica: a chi organizza, promuove, dirige o agevola la gara e a chi vi partecipa.
In quale situazione si applica: la gara di velocità su strada è organizzata o concordata tra più utenti, senza autorizzazione e senza rispondere ai regolamenti sportivi.
Reclusione: da uno a tre anni.
Multa: da 25.000 a 100.000 euro.
A chi si applica: a chi organizza, promuove, dirige o agevola la gara e a chi vi partecipa.
In quale situazione si applica: dalla gara deriva una lesione personale.
Reclusione: da tre a sei anni.
Multa: non espressamente indicata.
A chi si applica: a chi organizza, promuove, dirige o agevola la gara e a chi vi partecipa.
In quale situazione si applica: dalla gara deriva la morte di una o più persone.
Reclusione: da sei a dodici anni.
Multa: non espressamente indicata.
Per le gare clandestine la pena detentiva aumenta fino a un anno se la manifestazione è organizzata a scopo di lucro, per effettuare o consentire scommesse clandestine oppure se vi partecipano minorenni.
A chi si applica: ai conducenti.
In quale situazione si applica: gareggiano in velocità fuori dalle situazioni sopra descritte.
Reclusione: da sei mesi a un anno.
Multa: da 5.000 a 20.000 euro.
A chi si applica: ai conducenti.
In quale situazione si applica: dalla gara deriva una lesione personale.
Reclusione: da due a cinque anni.
Multa: non espressamente indicata.
A chi si applica: ai conducenti.
In quale situazione si applica: dalla gara deriva la morte di una o più persone.
Reclusione: da sei a dieci anni.
Multa: non espressamente indicata.
A chi si applica: agli scommettitori, anche se non partecipano alla gara.
In quale situazione si applica: effettuano scommesse sulle gare clandestine indicate al comma 1.
Reclusione: da tre mesi a un anno.
Multa: da 5.000 a 25.000 euro.
N.B. Per i partecipanti a entrambe le categorie di gare (clandestine e “altre gare”) si aggiungono:
Divieto di guida: da uno a tre anni; permanente se dalla gara derivano lesioni gravi o gravissime oppure la morte di una o più persone.
Confisca: con la condanna, dei veicoli dei partecipanti. Sono esclusi quelli appartenenti a persone estranee al reato che non li abbiano affidati per la gara.
Interruzione della gara: la polizia ne vieta lo svolgimento o la sospende immediatamente se è già iniziata.
A chi si applica: a chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, anche attraverso altre persone, oppure induce altri a esercitarla abusivamente.
In quale situazione si applica: quando nell'attività vengono impiegati minorenni.
Arresto: da sei mesi a un anno.
Ammenda: da 3.000 a 8.000 euro.
A chi si applica: a chi è già stato sanzionato definitivamente per l'attività abusiva.
In quale situazione si applica: ripete le stesse condotte, anche senza impiegare minorenni.
Arresto: da sei mesi a un anno.
Ammenda: da 3.000 a 8.000 euro.
N.B. In entrambi i casi sono previste la confisca delle somme percepite e l'ordine di allontanarsi dal luogo, con divieto di rientrarvi per 48 ore. La violazione dell'ordine o del divieto comporta un'ulteriore sanzione amministrativa. Il solo esercizio abusivo, senza le condizioni indicate, non configura il reato.