“Le nuove maggiorazioni del
fringe benefit, pari al 5% per gli optional e al 50% per i veicoli più anziani concessi in
uso promiscuo, potrebbero, in alcuni casi, essere completamente neutralizzate dal meccanismo di calcolo previsto dalla norma stessa”. Lo ha rivelato
Stefano Sirocchi sul
Sole 24 Ore del 5 ottobre 2026 analizzando le novità introdotte dal cosiddetto decreto Omnibus, il
Dlgs 148/2026 che ha
modificato la tassazione delle auto aziendali concesse ai in uso promiscuo ai dipendenti, ossia per uso sia lavorativo sia personale.
Le due nuove maggiorazioni
Facciamo un passo indietro. La nuova disciplina, applicabile alle concessioni
dal 1° gennaio 2026, determina il fringe benefit sulla base del costo convenzionale di 15mila chilometri, calcolato secondo le tabelle Aci, applicando una percentuale del 50%, ridotta al 10% per le auto elettriche e al 20% per le ibride plug-in. Sono però previste due maggiorazioni: del
50% per i veicoli più anziani, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, e
del 5% in presenza di optional non compresi nelle tabelle Aci e non acquistati direttamente dal lavoratore.
Da quando si applicano le percentuali aggiuntive?
Tutto chiaro, dunque.
Non completamente. “Il decreto correttivo Omnibus”, spiega Sirocchi a Quattroruote.it, “va accolto positivamente perché
risolve diverse criticità emerse nel 2025 e nel 2026. Il quadro normativo resta però complesso e richiede attenzione. Le aziende spesso
sottovalutano la fiscalità della flotta, che incide sulle ritenute fiscali, sul netto in busta paga e sui rapporti con i dipendenti”. In particolare, la questione ancora aperta riguarda
la sequenza da seguire per applicare correttamente queste maggiorazioni rispetto alle somme trattenute al dipendente. “Ossia, vanno applicate
prima o dopo aver sottratto quanto corrisposto dal dipendente per il benefit? L'interpretazione letterale”, spiega, “sembra indicare
il valore netto. Di conseguenza, quando il corrispettivo addebitato dal datore di lavoro al dipendente azzera il valore lordo del benefit, si azzerano anche le maggiorazioni. Una lettura teleologica, ossia orientata alla finalità perseguita dal legislatore, potrebbe invece portare ad applicarle
sul valore lordo, prima della trattenuta. Su questo punto neppure la relazione illustrativa offre indicazioni risolutive”.
Cosa possono fare le aziende
Dunque, che cosa possono fare le aziende? “Innanzi tutto", continua Sirocchi, "devono verificare quanto prima i
criteri di calcolo adottati finora e prepararsi ai conguagli, senza attendere la fine dell'anno. Se i chiarimenti non dovessero arrivare in tempo, occorrerà adottare
interpretazioni ragionevoli e prudenziali, documentando le scelte”, avverte, ricordando che, comunque, “restano le tutele previste dallo
Statuto del contribuente, quando ne ricorrono i presupposti, in materia di legittimo affidamento”. Anche per rispondere a questa esigenza, Sirocchi ha organizzato tre
webinar in diretta con esempi numerici, casi pratici e spazio per le domande dei partecipanti. Iscrizioni fino al 15 ottobre, salvo esaurimento dei posti disponibili, su
www.corsofleet.it.