Coerentemente con la norma che vieta l'uso del telefono alla guida, anche nell'articolo che disciplina il comportamento dei pedoni il divieto di utilizzo durante l'attraversamento o la marcia su strada è esteso, in generale, ad "apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi". Ma è ammesso l'uso del vivavoce o dell'auricolare, a condizione che permetta "al pedone di mantenere adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie".
Insomma, coerentemente con il concetto della distrazione, che per la prima volta sta per essere introdotto nel Codice della strada e di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, sarà vietato distrarsi, indipendentemente dal fatto che l'attraversamento avvenga sulle strisce o fuori dalle strisce. La multa per chi non rispetterà questa norma? 75 euro.
Ma non è l'unica novità. Coerentemente con la giurisprudenza, il testo base del nuovo codice prevede alcuni obblighi in più, rispetto a oggi, per i pedoni. In particolare, si specifica che "prima di iniziare l'attraversamento si fermano e verificano che i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermino per dare loro la precedenza"; e che durante l'attraversamento si "astengono dal compiere movimenti repentini o imprevedibili ovvero cambi di traiettoria di marcia, fatte salve le situazioni di necessità". Anche in queste situazioni, la multa a carico del pedone sarà di 75 euro.
Nelle note a margine che accompagnano il testo base del nuovo Codice, si ricorda che "la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti". Insomma, il pedone non ha sempre ragione.