Multe, buona notizia per gli automobilisti: dovranno arrivare entro 30 giorni


Data inizio: 16-08-2026 - Data Fine: 16-10-2026


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Con il nuovo Codice della Strada attualmente in fase di discussione cambiano i limiti per le notifiche delle multe. Che non saranno più di 90 giorni, ma per alcune tipologie di rilevamento delle infrazioni scenderanno a 30. 

Nel 2010 il primo taglio: da 150 a 90 giorni

In principio, il 1° gennaio 1993, giorno di entrata in vigore del “Nuovo Codice della strada” (“nuovo” con riferimento al primo vero Codice, quello del 1959), il termine per la notifica dei verbali al proprietario dell'auto con cui era stata commessa una violazione accertata da remoto o in assenza del conducente era di 150 giorni. Un'eternità. 

Nel 2010, in occasione di una grande riforma del corpus normativo che disciplina la circolazione stradale, il termine fu abbassato dal Parlamento a 90 giorni. Un passo in avanti importante, ma ancora eccessivamente conservativo in relazione alla possibilità offerta già allora dalla tecnologia di avvisare in tempo reale il trasgressore con un SMS o una e-mail.

Trenta giorni, ma solo se l'accertamento è da remoto

Nel testo-base del futuro Codice, sul quale il ministero dei Trasporti ha aperto una pubblica consultazione che si concluderà il 13 settembre, questo termine scende finalmente a 30 giorni. Ma solo “in caso di accertamento da remoto”, ossia quando sono utilizzate apparecchiature elettroniche omologate, approvate o di videosorveglianza impiegate in situazioni in cui non è prevista la contestazione immediata: per esempio, autovelox che operano in modalità automatica, oppure telecamere per il controllo dei semafori o varchi elettronici per l'accesso alle Ztl e così via. Un passo in avanti significativo perché, come si sottolinea nelle note che accompagnano il testo-base, “in assenza di contestazione è corretto rendere edotto il trasgressore entro un termine ragionevole”.

Cosa succede negli altri casi

In tutte le altre situazioni, però, il termine resta di 90 giorni. Anche quando la contestazione immediata è prevista ma per uno dei motivi indicati esplicitamente nel Codice della strada non può essere effettuata. Per esempio, quando una pattuglia dotata di autovelox mobile non può fermare il trasgressore in tempo utile o nei modi regolamentari nonostante la violazione sia stata accertata dall'apparecchio elettronico. In quella situazione, infatti, non si può parlare di accertamento da remoto.


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