Revisione completa delle sanzioni; scomparsa dell'aumento automatico delle multe ogni due anni; aumento degli importi rispetto alla somma base in alcune situazioni particolarmente gravi (neopatentati, mezzi pesanti, utenti vulnerabili, condizioni psicofisiche alterate); ma anche diminuzione in alcune particolari circostanze; proporzionalità e progressività della multa per eccesso di velocità, con un sorprendente abbassamento degli importi nelle situazioni più gravi; destinazione alla sicurezza stradale del 100% dei proventi delle multe (era ora), e sospensione automatica e prestabilita della patente, situazione che il nuovo codice chiama “divieto di guida”: non vi sarà più una durata minima e massima e, dunque, non sarà più il prefetto a decidere, sarà tutto automatico e immediato.
Sono alcune delle principali novità contenute nel testo base del nuovo Codice della strada messo a punto dai ministeri dell'Interno e dei Trasporti nei mesi scorsi e sul quale da oggi e fino al 13 settembre si confronteranno tutte le associazioni di settore. Quattroruote ha potuto visionare il testo in anteprima: ecco tutte le novità.
Tra le altre novità, poi, vi sarà la possibilità di prendere la patente B a 17 anni; si introduce la nuova categoria delle biciclette elettriche (con casco obbligatorio per tutti), che il nuovo Codice definisce “bici a propulsione”, distinte da quelle a pedalata assistita che continuano a fare parte della famiglia dei velocipedi; in bici (sia a pedalata assistita sia muscolare) il casco sarà obbligatorio solo per i minori di 14 anni; e si sanerà il buco della norma attuale sul mancato obbligo di cintura di sicurezza sui quadricicli non leggeri, gli L7e detti quadricicli pesanti.
Un capitolo specifico è dedicato ai reati della circolazione stradale, che sono sette: “gare clandestine”, “esercizio abusivo dell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore”, “alterazione o manomissione delle targhe”, “guida senza patente”, “guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti”, “fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro”, “fuga a seguito di Alt o forzatura del posto di blocco”.
Ma vediamo un po' più nel dettaglio alcune di queste novità. La prima e più significativa è la completa riorganizzazione del Codice: otto titoli, 49 capitoli (“capi”) e ben 291 articoli. Le norme di comportamento, scritte in maniera più semplice, sono nettamente separate dalle altre, con l'obiettivo di rendere tutto più comprensibile.
Tutte le sanzioni, sia quelle principali sia quelle accessorie, oltre a essere riviste, sono state raggruppate in un'unica tabella. Comprensibile e lodevole l'intenzione, poco efficace la lettura, va detto. Nulla cambia, invece, nella tabella dei punti da decurtare dalla patente - che resteranno compresi tra 1 e 10 a seconda della gravità della violazione - nelle situazioni in cui, ovviamente, è prevista perdita di punteggio.
Sempre in tema di multe, le sanzioni principali, ossia gli importi, passeranno dalle attuali 82 alle future 21, arrotondate a 5 o 10 euro. Confermato lo sconto del 30% per chi paga entro cinque giorni, mentre l'aggiornamento degli importi, come accennato all'inizio, non sarà automatico ogni due anni in base all'inflazione, ma scatterà solo quando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo risulterà superiore al 5%.
Finalmente rivista la disciplina delle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità con l'introduzione della progressività e della proporzionalità, anche se suscita parecchie perplessità la diminuzione degli importi, rispetto alla norma attuale, per le violazioni di maggiore gravità. Semplificando al massimo, sia la sanzione principale sia quella accessoria saranno proporzionali al numero di km/h oltre il limite. Per esempio, in autostrada si pagheranno 10 euro per ogni km/h in più, in città 5 o 10 euro, a seconda della gravità della violazione, per ogni km/h in eccesso.
Lo stesso concetto di progressività e proporzionalità riguarderà, sempre sulla velocità, la durata del divieto di guida (che scatterà oltre i 20 km/h in più in autostrada e oltre i 40 km/h in più in città) e i punti: la decurtazione sarà di 4, 6 o 8 punti a seconda della gravità della violazione.
Novità anche sulle spese che gravano sui verbali inviati successivamente al proprietario dell'auto con cui è stata commessa un'infrazione. La nuova norma precisa che “non possono rientrare tra le spese … quelle sostenute per l'impiego delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento della violazione nonché i costi connessi all'assistenza legale, al recupero del credito e alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio, successivi alla notificazione dei verbali di contestazione”. Era ora. Si spera che la norma metterà finalmente un argine alla prassi dei comuni di aumentare a dismisura le spese sui verbali, in molte situazioni fuori controllo.
Nulla cambierà sulla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto stupefacenti. In particolare, sull'alcol saranno confermate le attuali soglie: 0 g/l per i neopatentati e i conducenti professionali e 0,5 g/l per i “normali” conducenti, 0,8 g/l oltre la quale la violazione amministrativa diventa reato, 1,5 g/l oltre la quale vi sono le conseguenze più gravi.
Una delle altre novità contenute nel nuovo testo è una sorta di gerarchia della strumentazione per il controllo stradale, con la distinzione tra strumenti omologati, necessari per l'accertamento di violazioni che comportano una misurazione (per esempio la velocità o il tasso alcolemico nel sangue), approvati (destinati ad altre norme di comportamento, per esempio la verifica della copertura assicurativa o della revisione) e di videosorveglianza (per esempio, per la marcia contromano in autostrada o il getto di rifiuti).
Il nuovo testo introduce gli “ausiliari di polizia stradale”. Potranno regolare, previa abilitazione, gli incroci in assenza o in sostituzione dei semafori o in situazione di congestione stradale, rilevare gli incidenti in caso di danni solo a cose (ma solo sulle strade extraurbane secondarie e urbane), effettuare scorte tecniche ai veicoli eccezionali, svolgere servizi di regolazione del traffico nell'ambito di competizioni ciclistiche o podistiche.
Nessun cambiamento di rilievo sui ricorsi contro i verbali di violazione. Resteranno invariati i termini, 30 giorni al giudice di pace, 60 giorni al prefetto, ma in quest'ultima situazione il ricorso andrà inviato esclusivamente al comando di polizia che ha accertato la violazione, non si potrà più inviare in prefettura. Discutibile.
Infine, un accenno alle auto storiche. Come adesso, saranno considerati veicoli d'interesse storico e collezionistico quelli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Dal testo base, dunque, resta escluso, per ora, ACI Storico.
Come accennato, questa fase di pubblica consultazione terminerà il 13 settembre. Entro quella data ciascuno degli stakeholder dovrà inviare al ministero delle Infrastrutture non più di cinque specifiche proposte di modifica rispetto al testo base (ma c'è la possibilità di inviare anche ulteriori osservazioni).
Il dicastero di piazza di Porta Pia avrà poi un mese di tempo per tirare le fila e arrivare al testo definitivo che dovrà essere approvato dal Governo entro il 14 ottobre, data in cui scadrà la delega al Governo che era contenuta nella riforma del 2024, scaduta il 14 dicembre 2025 ma che sta per essere prorogata, appunto, al 14 ottobre prossimo.