Monopattini elettrici: assicurazione rinviata a luglio, ma il targhino resta dal 17 maggio


Data inizio: 23-04-2026 - Data Fine: 23-06-2026


Foto (1)
Slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Lo ha stabilito una circolare congiunta del ministero delle Imprese e di quello dei Trasporti, “tenuto conto delle criticità di natura tecnica rappresentate da Ania”, l'associazione delle assicurazioni, “che ha richiesto un ulteriore termine di 60 giorni”. Nella circolare si fa riferimento, in particolare, ai “lavori (attualmente in corso, ndr) per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da utilizzare per l'emissione delle polizze assicurative … che non consentono”, si sottolinea nel documento, “di avere i sistemi informatici pienamente operativi per il 17 maggio”.

 

Obbligo di targhino dal 17 maggio

Insomma, tutto rinviato al 16 luglio. Nulla cambia, invece, sull'obbligo di targhino, che entrerà in vigore, ha precisato la circolare, il 17 maggio e non il 16 come inizialmente ipotizzato. Entro quella data chi vorrà utilizzare il monopattino in città (fuori città lo scooter elettrico è sempre vietato, anche su eventuali piste ciclabili) dovrà avere applicato sul parafango posteriore o sulla parte anteriore del canotto dello sterzo l'apposito contrassegno prodotto dal Poligrafico dello Stato e rilasciato dalla Motorizzazione civile (qui le istruzioni per richiederlo).

A questo proposito, in considerazione del picco di richieste che verosimilmente si verificherà nell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo obbligo, si consiglia di anticipare il più possibile la presentazione della domanda e il ritiro del targhino agli sportelli della motorizzazione.

Multe da 50 a 100 euro

Ricordiamo che la violazione delle norme di comportamento (circolare senza giubbino riflettente in condizioni notturne, senza avere compiuto 14 anni, senza almeno un caschetto da bicicletta conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080, trasportando persone, cose o animali, marciando sul marciapiede, contromano, su strade su cui non è consentito o superando la velocità massima di 20 km/h o di 6 km/h nelle aree pedonali) prevede una multa di 50 euro (scontata a 35 euro per chi paga entro 5 giorni), che salgono a 100 euro (70 euro con lo sconto) per chi circola senza targhino o senza assicurazione.




Contattaci per maggiori informazioni