Droga e guida, per la Consulta è punibile solo chi rappresenta davvero un pericolo


Data inizio: 29-01-2026 - Data Fine: 29-03-2026


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È punibile chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope solo se in condizioni tali da creare un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione: lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10/2026 depositata oggi. L'articolo 187 del Codice della strada è quindi costituzionalmente legittimo, a patto che la norma venga interpretata in senso restrittivo. Ma vediamo come si è arrivati alla decisione della Consulta.

Spartiacque riforma

Sino al 13 dicembre 2024, l'articolo 187 sanzionava chi si metteva alla guida “in stato di alterazione psicofisica”. Col nuovo Codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, è punibile chi guida semplicemente “dopo aver assunto” droghe: affinché si configuri il reato, basta dimostrarne l'assunzione, anche in assenza di effetti visibili. L'obiettivo del legislatore era superare le difficoltà probatorie legate agli accertamenti clinici complessi.

Le polemiche sulla permanenza delle sostanze

Sin da fine 2024, la nuova regola ha scatenato polemiche per il tempo di permanenza nell'organismo di molte molecole: tracce di THC possono persistere nelle urine fino a 30 giorni. Tre giudici di merito hanno espresso dubbi sulla legittimità costituzionale, temendo che venissero sanzionate condotte inoffensive rispetto alla sicurezza stradale, punendo chi aveva assunto sostanze molto tempo prima di mettersi al volante.

Cosa dice la Consulta

La Corte costituzionale evidenzia la necessità di un'interpretazione restrittiva della norma. La Consulta stabilisce che non occorra dimostrare lo stato di effettiva alterazione, ma è necessario accertare nei liquidi corporei la presenza di sostanze che la scienza ritiene ancora capaci di determinare un'alterazione delle condizioni psicofisiche e delle capacità di controllo del veicolo, creando un potenziale pericolo per la circolazione.

Il problema si sposta sul piano applicativo

La Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità, ma la faccenda non è risolta del tutto. Il problema viene spostato sul terreno dell'accertamento in concreto: di volta in volta, occorrerà verificare se le sostanze rinvenute nell'organismo del guidatore siano ancora idonee a compromettere la sicurezza stradale.




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