La Corte dei Conti dichiara inammissibile l'istanza di parere presentata dal Comune laziale di Montefiascone (Viterbo) sugli autovelox non omologati. L'ente locale poneva due domande ai magistrati: è legittimo continuare a eseguire accertamenti automatici della velocità con dispositivi non omologati? Per i ricorsi contro le multe vinti dagli automobilisti, le spese liquidate dal Giudice di Pace a favore dei ricorrenti si configurano come danno erariale?
La risposta è né sì, né no, perché la questione non riguarda contabilità pubblica, ma il Codice della strada. Questa la deliberazione 113/2025/PAR della sezione regionale di controllo per il Lazio, depositata il 17 novembre 2025.
Autovelox, tre punti chiave
Non si sblocca pertanto la “partita” degli autovelox non omologati: si resta in un limbo legale.
- La questione esiste dal 1993, anno di nascita dell'attuale Codice della strada. L'articolo 142 comma 6 stabilisce che sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (mediante procedura lunga e complessa). Varie circolari ministeriali reputano che sia invece sufficiente l'approvazione degli strumenti (con un procedimento molto più rapido e semplice).
- Il dilemma è tornato alla ribalta ad aprile 2024 con l'ordinanza della Cassazione 10505: è necessaria l'omologazione, altrimenti la multa è annullabile tramite ricorso. In quanto il Codice della strada è fonte primaria di legge, prevalendo su quella secondaria delle circolari. È seguita una decina di ordinanze analoghe. Numerosi (non tutti) Giudici di Pace in effetti cancellano i verbali dei ricorrenti, diversi Comuni hanno spento gli autovelox in attesa di chiarimenti.
- Il ministero delle Infrastrutture ha imposto il censimento degli autovelox ai Comuni: solo gli strumenti censiti potranno accertare le violazioni. Permane insomma un'incertezza giuridica deleteria per la sicurezza stradale.