L’escamotage dell’autocarro


Data inizio: 12-09-2025 - Data Fine: 12-11-2025


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Fatta la legge, trovato l'inganno. Inganno si fa per dire, ché di illegale o illecito, in quella che abbiamo chiamato "l'opzione autocarro", non c'è nulla. Prima, però, è necessario fare un passo indietro. Com'è noto dal giorno della pubblicazione del cosiddetto decreto incentivi sulla Gazzetta Ufficiale, l'8 settembre scorso, l'iniziativa del governo prevede due destinatari:

  1. i privati con Isee fino a 40 mila euro, che potranno acquistare autovetture M1 con prezzo di listino della Casa, Iva e optional esclusi, fino a 35 mila euro (42.700 euro Iva inclusa, optional esclusi) con un contributo statale compreso tra i 9 e gli 11 mila euro;
  2. le microimprese con un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, che potranno acquistare autocarri N1 (fino a 3,5 tonnellate) e N2 (tra 3,5 e 12 tonnellate) senza vincoli di prezzo con un contributo statale pari al 30% del listino della Casa Iva esclusa fino a un massimo di 20 mila euro.

Con un vincolo condiviso: la residenza o la sede devono essere in un comune delle aree urbane funzionali.

La doppia omologazione. Da queste premesse, deriva l'opportunità di sfruttare la doppia omologazione autovettura/autocarro per allargare la platea delle persone potenzialmente interessate a sfruttare gli incentivi. Soprattutto se - ed è questo il nodo da sciogliere - rientrassero nella definizione di microimpresa non solo gli artigiani e le aziende (ossia le società di persone e di capitali) con meno di dieci dipendenti, ma anche i liberi professionisti, ossia avvocati, medici, ingegneri, architetti, notai, giornalisti eccetera. Un “popolo” di partite Iva che, in teoria, potrebbe davvero aumentare l'impatto degli incentivi sul mercato. Vediamo nel dettaglio come stanno le cose partendo da quest'ultimo punto.

I professionisti sono microimprese. Il decreto incentivi, nella definizione di microimpresa, fa riferimento all'articolo 2, punto 9 del regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023. Che cosa significa? Lo spiega a Quattroruote Francesco Cacchione, dottore commercialista a Milano: “La norma europea considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica. Vi sono espressamente incluse attività artigianali, attività individuali o familiari, società di persone e associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Un professionista, quindi, può essere considerato impresa in quanto svolge un'attività economica a titolo individuale e, se rispetta i limiti dimensionali del cosiddetto decreto incentivi, ossia meno di dieci addetti e fino a 2 milioni di euro di fatturato/bilancio, può essere qualificato come microimpresa e accedere all'agevolazione”. Sul punto, avverte il commercialista, “suggerisco di attendere i documenti di prassi che seguiranno (generalmente un decreto attuativo ministeriale e una circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate, ndr) che chiariranno i requisiti soggettivi, oggettivi, formali eccetera per accedere al contributo”.

Alcune elettriche hanno già la doppia omologazione. Già oggi, alcune Case offrono modelli elettrici con la doppia omologazione. Per esempio, la Volvo EX 30, la cui versione Van non ha nulla di sostanzialmente diverso rispetto a quella per trasporto persone a parte un posto in meno (quattro invece di cinque) e una grata di separazione tra il baule e l'abitacolo. Ma anche la Renault Scenic, la Dacia Spring e la Citroën e-C3 Van (queste ultime con i soli posti anteriori pur in presenza dei cristalli manuali sulle portiere posteriori). A quanto risulta a Quattroruote, però, altre Case starebbero lavorando alla riomologazione di modelli elettrici esistenti per sfruttare questa opportunità.

L'unico ostacolo: un autocarro da rottamare. Tutto bene, dunque? Non tanto, perché in entrambe le situazioni, privati e microimprese, “il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5”, come si legge nel decreto. Dove “medesima categoria” non può che fare riferimento al punto J della carta di circolazione (“categoria del veicolo”). Insomma, un professionista potrà mettere le mani sulla versione autocarro di una macchina elettrica solo se avrà un mezzo N1 da rottamare. Oppure, se nel frattempo avrà acquistato un commerciale usato da tenere sei mesi, come obbliga la norma, per poi rottamarlo in primavera. In tempo per sfruttare la finestra governativa che prevede l'acquisto entro il 30 giugno 2026.

L'incognita dei fondi residui dopo sei mesi. Restano sullo sfondo alcune variabili da non sottovalutare: il superiore prezzo di listino della versione autocarro rispetto alla corrispondente versione autovettura; la non scontata disponibilità residua di fondi dopo sei mesi dall'eventuale acquisto di un N1 usato, acquisto da perfezionare necessariamente entro il 31 dicembre 2025 visto che l'iniziativa si concluderà il 30 giugno 2026; e, infine, un necessario chiarimento su un passaggio della norma laddove il legislatore scrive, a proposito del mezzo da rottamare, “primo intestatario da almeno sei mesi”. Che cosa si intende con “primo intestatario”? A una prima lettura sembrerebbe un errore: se il proprietario dovesse essere anche il primo intestatario non avrebbe senso specificare il vincolo dei sei mesi per mezzi, gli Euro 5, che non possono più essere immatricolati dal 2015. Figuriamoci quelli ante Euro 5. Più probabile, invece, che “primo intestatario” faccia riferimento ai mezzi cointestati. Da chiarire esplicitamente. Tenendo comunque presente la diversa “gestione” di un autocarro, un mezzo con cui, per esempio, non si possono trasportare bambini, che costa di più assicurare per la responsabilità civile e con maggiori incognite sulle quotazioni future dell'usato.




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