I nuovi autovelox possono multare chi usa il telefono alla guida?


Data inizio: 09-09-2025 - Data Fine: 09-11-2025


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Da qualche tempo, tra gli automobilisti è diventata virale la notizia di un nuovo strumento pronto al debutto, l'Autovelox SafeDrive, che, secondo alcuni, permetterebbe alle forze di polizia di accertare da remoto due pericolose infrazioni: l'uso del telefono durante la guida e l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza. Due comportamenti pericolosi e vietati, rispettivamente, dagli articoli 173 e 172 del Codice della strada (proprio alla piaga dello smartphone alla guida, Quattroruote ha dedicato una campagna di sensibilizzazione, Stop Cellular).

Ma veramente le nostre strade sono pronte a riempirsi di questo nuovo occhio elettronico? Non proprio. Vediamo perché, con dieci domande e dieci risposte sull'Autovelox SafeDrive.

L'Autovelox SafeDrive è in grado di rilevare se il conducente utilizza apparecchi telefonici o smartphone alla guida?
Sì, grazie a una videocamera ad alta risoluzione, agli illuminatori a Led infrarosso e all'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, l'Autovelox SafeDrive è in grado di rilevare, anche in condizioni di luce ridotta, il mancato uso delle cinture e l'uso dello smartphone da parte dei conducenti in transito su una singola corsia di marcia fino a una velocità di 70 km/h.

È approvato per accertare l'uso del telefono durante la guida e l'omesso uso delle cinture di sicurezza?
No, lo strumento non ha alcuna approvazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Può essere utilizzato per accertare in modo automatico l'uso di radiotelefono durante la guida e l'omesso uso delle cinture di sicurezza?
No, non può essere utilizzato per accertare in modo automatico o da remoto le due violazioni.

Può memorizzare i dati del veicolo e i dati di luogo e di tempo in cui è stata rilevata la violazione per consentire agli agenti di verbalizzarla successivamente?
No, i dati del veicolo non possono essere memorizzati dallo strumento, né da altra apparecchiatura elettronica a esso collegata.

Può essere utilizzato come ausilio agli agenti di polizia per sanzionare l'uso di radiotelefono durante la guida e l'omesso uso delle cinture di sicurezza?
Sì, ma solo se gli agenti o i militari presenti in strada accertano direttamente, ossia con i propri occhi, la violazione commessa dal guidatore, indipendentemente dalle risultanze dello strumento.

Può essere utilizzato come prova per sanzionare l'uso di radiotelefono durante la guida e l'omesso uso delle cinture di sicurezza anche se l'agente o il militare non ha visto direttamente con i propri occhi il conducente violare la norma?
No, non essendo uno strumento approvato e non potendo memorizzare i dati del veicolo, gli agenti e i militari possono utilizzarlo solo come documentatore non obbligatorio, diciamo così, di un accertamento diretto.

Se si riceve un verbale di violazione per uso del telefono durante la guida o per omesso uso delle cinture di sicurezza in cui si afferma che la violazione è stata accertata con l'ausilio dell'Autovelox SafeDrive posso fare ricorso?
Sì, una violazione accertata dal SafeDrive è nulla in quanto lo strumento non è approvato per questa funzione.

Può essere impiegato a monte di una postazione di polizia stradale per segnalare la violazione all'agente o al militare a valle dello strumento?
Sì, ma la violazione non può essere contestata al guidatore se l'agente non la accerta direttamente, ossia con i propri occhi, indipendentemente da ciò che poco prima aveva rilevato e segnalato lo strumento.

Se lo strumento rileva una violazione ma l'agente non la accerta personalmente, ossia con i propri occhi, la multa può scattare lo stesso?
No, l'agente deve accertare direttamente la violazione e contestarla immediatamente al trasgressore, indipendentemente dalle risultanze dello strumento.

Se l'agente accerta personalmente la violazione, anche grazie all'ausilio di questo strumento, ma non è in grado contestarla immediatamente perché impegnato in un'altra attività, il verbale può essere notificato successivamente all'obbligato in solido, ossia al proprietario del veicolo?
Sì. Se la violazione è stata accertata direttamente dall'agente o dal militare, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi specifici - e dunque non generici - che hanno reso impossibile la contestazione immediata può essere notificato successivamente all'obbligato in solido, ossia al proprietario del veicolo.

 




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